CONTINUA L’ASSURDA QUERELLE DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ESPLETATO IN CAMPANIA

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 4789/2014, intese chiudere in via definitiva la questione riguardante il concorso per dirigenti scolastici espletato in Campania, giudicando infondati i ben 7 ( sette ) motivi sui quali si reggevano i ricorsi presentati. Fu sostenuta, così, la legittimità delel prove concorsuali e i diritti di coloro che avevano superato tutte le prove del concorso. Ora un’altra Sezione del Consiglio di Stato, la seconda per la cronaca, esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell’istanza cautelare di sospensiva’. Quale delle due Sezioni ha interpretato correttamente la norma e le ragioni dei ricorrenti ? Ci si rende conto che coloro che ricorrono nelle varie sedi chiedono, nella sostanza, che venga annullato il verbale della Commissione che ha giudicato negativamente le proprie due prove scritte ? (A.Ietto ).
Questo sito, al momento, ospita con piacere l’interessante, seguente contributo di ROSARIO PESCE :
In nome della Giustizia formale e sostanziale
Nei giorni scorsi, si è consumato un fatto, che non esitiamo a definire kafkiano: una Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha emesso un parere, a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che rischia di mettere in serio pericolo gli esiti della procedura concorsuale attivata – quattro anni or sono – per la selezione di 224 nuovi dirigenti scolastici in Regione Campania, che ha avuto appunto inizio nel lontano 2011.
Il parere, che – come ben sappiamo – ha natura vincolante per l’Amministrazione competente nella definizione della procedura conseguente, non è discutibile nel merito, dato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non prevede un appello, ma pur sempre qualche pacata riflessione ci suggerisce.
Il Giudice di quella Sezione consultiva del massimo organo della Giustizia amministrativa del nostro Paese è intervenuto, con il suo stringato parere, su di una materia, che era stata già oggetto di giudizio da parte del Tar Campania e dello stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Come si dice, quindi, in termini tecnici corretti, il parere interviene su di un giudicato, che – nel merito – configura uno scenario profondamente diverso da quello prospettato dagli esiti della pronuncia ultima del C.d.S.
Infatti, sia il Tar, sia il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, hanno rigettato – con ben altra dovizia di argomentazioni – tutti i motivi di impugnazione, avanzati dai ricorrenti, per cui, a seguito della pronuncia definitiva, emessa nella scorsa estate, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha pubblicato la graduatoria e si sarebbe apprestato, nelle prossime settimane, ad allestire le operazioni necessarie per immettere in ruolo il primo contingente di 101 neo-dirigenti, già deliberato l’anno scorso dai Ministeri dell’Economia e dell’Istruzione.
Ora, quel parere della Sezione consultiva del C.d.S. rimette, tragicamente, tutto in discussione, anche se di per sé – sia di fatto, sia in punta di diritto – esso non decreta affatto l’annullamento della procedura concorsuale in esame, visto che la decisione ultima spetta al Presidente della Repubblica, che dovrà redigere il decreto conseguente.
È evidente che la situazione, venutasi a creare, è paradossale, sia in termini giuridici, che di gestione del complesso sistema scolastico nella nostra regione.
Infatti, per quanto attiene al primo profilo, è ovvio che la comunità di giuristi, che ha preso in esame le vicende campane, non può non discutere intorno ad una novità assoluta, dato che i ricorrenti, molto maliziosamente, avrebbero usato la strada del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come surrettizio terzo livello di Giustizia Amministrativa, che sappiamo bene non esiste nella nostra giurisdizione, perché il processo amministrativo termina con la pronuncia giurisdizionale di secondo grado del C.d.S, che – in tal caso – ha dato ampiamente ragione ai vincitori del concorso, i quali hanno dimostrato in modo lucidissimo – grazie all’operato dei loro brillanti legali, Annunziata, Paolino e Lamberti – il fondamento giuridico delle proprie giuste e legittime aspirazioni all’assunzione nei ruoli della dirigenza scolastica.
Inoltre, irragionevole è la condizione, che si creerà dal prossimo 1 settembre, quando più di duecento scuole campane si verranno a trovare prive di una dirigenza, visto che il blocco del concorso determinerà, ineluttabilmente, la proroga del regime odierno delle reggenze, che ci sembra non adeguato al governo di istituzioni complesse, come le autonomie scolastiche, tanto più in un momento importante, come quello attuale, nel quale sarà, a breve, approvato dalle Camere – ed entrerà, dunque, in vigore – il disegno di legge sulla Buona Scuola, che – considerate le nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici – inevitabilmente richiede che ci sia un dirigente, di titolarità sulla sede, per ogni scuola.
Non vogliamo entrare nel merito delle prossime azioni legali, che i vincitori di concorso intendono, assai giustamente, mettere in essere per la tutela di un diritto acquisito con studio, lavoro, abnegazione, sacrificio, che – altrimenti – potrebbe sfumare per una pronuncia invero opinabile, emessa a seguito di un ricorso straordinario, che avrebbe dovuto, molto probabilmente, essere giudicato inammissibile per la presenza contestuale – ormai, già da diversi mesi – di un giudicato consolidato.
Pertanto, non possiamo non auspicare che il potere politico – sia quello regionale, ma soprattutto quello nazionale, ai più alti vertici parlamentari e dell’Amministrazione centrale del Miur – intenda prendere a cuore l’intera vicenda – come, già, ha iniziato a fare in queste ore – allo scopo di tutelare interessi legittimi e diritti soggettivi, che sono stati oggetto di irrevocabili sentenze da parte dei Giudici, naturalmente, competenti.
Soltanto, così, infatti, favorendo la nomina in ruolo di coloro che figurano nella graduatoria definitiva, pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 18 dicembre 2014, si può evitare un grave nocumento per la Scuola pubblica campana e per i vincitori di concorso, che si sono cimentati in una procedura concorsuale, universalmente, riconosciuta come complessa ed articolata, viste le materie numerose – dal diritto pubblico a quello privato, dalla contabilità alle scienze umane, dalla legislazione scolastica europea a quella nazionale – che hanno rappresentato l’oggetto della prova preselettiva, dei due scritti e dell’orale, celebratisi in un arco di tempo quasi triennale, dall’ottobre del 2011 al febbraio del 2014.
Siamo certi che, nella difesa dell’interesse pubblico e dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione della Pubblica Amministrazione, sanciti solennemente dalla Costituzione, i livelli politici ed amministrativi competenti sapranno individuare il migliore iter per far uscire, finalmente, la Scuola campana da un clamoroso cul de sac, che configurerebbe – diversamente – un fallimento eclatante per il nostro Stato, il terzo in ordine temporale dopo quelli, purtroppo, già sanciti per effetto dell’annullamento – decretato, invece, per via giurisdizionale – dell’analogo concorso in Lombardia ed in Toscana.

Rosario Pesce

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