UN’ANALISI CRITICA NON DI PARTE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA COSIDDETTA ” BUONA SCUOLA “

DISEGNO DI LEGGE N. 2994 PRESENTATO ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI COL NUMERO N. 2994
IN DATA 27 MARZO 2015
( Comunemente detto “ Disegno di legge sulla buona scuola “ )
Essenziali considerazioni critiche = In neretto le osservazioni del redattore di questo contributo
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Art. 1: Oggetto e finalità
Trattasi di un insieme piuttosto disordinato ed omnicomprensivo di obiettivi e NON di finalità. L’unica novità è data dall’esplicita opzione a favore di una programmazione triennale. L’offerta formativa è limitata a due obiettivi assolutamente riduttivi:
a ) potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti;
b ) apertura della comunità scolastica al territorio.
Mancano sia un’idea di scuola sia, di conseguenza, la missione affidata ai suoi operatori per dare senso ed incisività al progetto di scuola delineato.
In passato la scuola italiana è stata sempre destinataria di un compito – finalità che andava oltre le conoscenze e le competenze previste dai programmi specifici di insegnamento. Ecco i provvedimenti di legge sulla scuola approvati nell’ultimo mezzo secolo:
Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962= Istituzione e ordinamento della scuola media statale:
“” La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva “”. ( Art. 1 = Comma n. 2 )
Legge n. 148 del 05 giugno 1990 = Riforma dell’ordinamento della scuola elementare
“” La scuola elementare, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale”” ( Art. 1 – Comma n. 1 )
“” La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo “” ( Art. 1 – Comma n. 2 ).
Legge n. 30 del 10 febbraio 2000 = Legge- quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione
“” Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo””( Art. 1 – Comma n. 1 ).
Legge n. 53 del 28.03.2003 = Delega per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
“” Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, della differenza e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuole e genitori, in coerenza col principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il governo è delegato…”” ( Art. 1 )
Conseguente decreto legislativo n. 59/2004
Art. 1 = Scuola dell’infanzia: Essa, non obbligatoria e di durata triennale “” concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini “”.
Art. 5 = Scuola Primaria: “” La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove – nel rispetto delle diversità individuali – lo sviluppo della personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico – critiche, di far apprendere….””.
Art. 9 = Scuola secondaria primo grado: “” La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce… “.

Si riprendono le considerazioni critiche sul testo del già richiamato disegno di legge n. 2994/2015
Capo II – Art. 2 ( Autonomia scolastica e valorizzazione dell’offerta formativa )
Il comma 1prevede effettivamente un rafforzamento della funzione del dirigente scolastico per assicurare efficienza alla gestione delle risorse disponibili e l’istituzione del cosiddetto organico dell’autonomia.
Si ritiene non giustificato questo rafforzamento in quanto la norma vigente è già molto concessiva al riguardo. E’ sufficiente, infatti, riprendere il dettato del vigente art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 per rendersene serenamente conto: “” Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali ( Art. 25 – Comma 2 )””. “”Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali professionali, sociali ed economiche del territorio…”” ( Comma 3 ).
Secondo il 3° comma del citato articolo 3 l’istituzione dell’organico dell’autonomia ( dovrebbe corrispondere all’auspicato organico d’istituto ) consentirebbe l’arricchimento dell’offerta formativa. Il disegno di legge prevede che tra gli obiettivi da perseguire rientrano, oltre il potenziamento delle competenze linguistiche, di quelle matematico – logiche e scientifiche, delle competenze nella musica e nell’arte, anche il potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva, della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici. L’insegnamento dell’inglese, della musica e dell’educazione fisica dovrebbe essere affidato a docenti di madrelingua e/o regolarmente abilitati nelle rispettive classi di concorso. L’elenco delle attività formative previste da questo articolo è ricco e rassicurante.
Sono previsti impegni anche per un’effettiva pedagogia dell’integrazione e dell’inclusione, per l’apertura delle scuole nelle ore pomeridiane, per l’incremento delle attività di alternanza scuola – lavoro nelle classi del secondo ciclo. Il tutto va inserito nel piano triennale dell’offerta formativa la cui approvazione è affidata al competenze ufficio scolastico regionale.
Conseguentemente sui commi che vanno dal n. 2 al n. 16 di questo articolo 2 può essere espresso un giudizio sostanzialmente favorevole. Il problema vero riguarda il reperimento delle indispensabili, notevoli, necessarie risorse finanziarie. Ma questo è un problema la cui risoluzione è affidata alla politica e, più specificamente, all’attuale governo Renzi che assume, in tal senso, un impegno – proposta straordinariamente consistente.
Art. 3 ( Percorso formativo degli studenti )
E’ prevista l’attivazione di un Curriculum dello studente descrittivo anche degli insegnamenti opzionali acquisiti e delle esperienze formative realizzate. Anche in questo articolo viene eccessivamente considerato il ruolo del dirigente scolastico chiamato ad “”individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti “”. Questa funzione non può essere svolta dal solo dirigente scolastico. L’ascolto e la presa in considerazione delle indicazioni espresse dal consiglio di classe competente sembrano adempimenti necessari e dovuti da parte del dirigente scolastico.
Art. 4 ( Scuola, lavoro e territorio )
Significativa la concessione, anche ai percorsi liceali di studio, della possibilità di vivere esperienze importanti di alternanza scuola – lavoro. Queste attività, una volta svolte e vissute, possono essere inserite nel portfolio dello studente senza dar vita ad un’altra ‘Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola – lavoro ’ . Interessante il riferimento a possibili contratti di apprendistato. Anche in questo caso assegnare al solo dirigente scolastico il compito – responsabilità di “individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi “ di alternanza scuola – lavoro significa pregiudizialmente eludere l’apporto prezioso che può essere offerto dai consigli di classe, dal consiglio d’istituto e, eventualmente, da un gruppo di lavoro composto da pochi docenti qualificati e da qualche esperto, impegnato sul territorio, designato dal consiglio di istituto.
Art. 5 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale )
Condivisibili la redazione di un ‘ Piano Nazionale Scuola Digitale’ e la messa a disposizione di risorse specifiche per questo settore. L’attivazione di laboratori territoriali per l’occupabilità ( Neologismo orrendo! Più coerente sembra poter auspicare l’attivazione di ‘’ambienti di apprendimento “ funzionali alle attività di alternanza scuola/lavoro che la scuola porta avanti ).
A monte va risolto, comunque, il problema della formazione continua delle maestranze di fabbriche e di opifici impegnati nel rinnovo delle proprie attrezzature tecnologiche, robotiche e meccaniche. L’esperienza francese in questo campo può risultare preziosa. Qui la scuola ( liceo tecnologico, istituti professionali e tecnici ) è sede privilegiata di formazione continua anche per il personale delle imprese le quali contribuiscono concretamente all’acquisto, per l’istituzione scolastica, di strumentazioni tecnologiche e di macchine funzionali all’attività produttiva e alla formazione degli studenti.
Art. 6 ( Organico, assunzioni e assegnazioni dei docenti = Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa )
Condivisibile l’ipotesi dell’organico dell’autonomia ( Il legislatore del passato ipotizzò l’organico d’istituto che rimase poi lettera morta! ). Per l’organico degli insegnanti di sostegno, diventato al momento numericamente incontenibile, occorrerebbe a chiare lettere definire il principio/valore di una didattica inclusiva che coinvolga l’intero gruppo docente impegnato su classe comprendente allievi con disabilità.
Dal 1977, anno in cui fu approvata la legge n. 517 che prevede la figura professionale dell’insegnante di sostegno, si è andato consolidando il convincimento che il problema dell’integrazione in classe dell’allievo con disabilità riguardi esclusivamente il docente di sostegno.
Art. 7( Competenze del dirigente scolastico )
Trattasi di ipotesi di norma particolarmente delicata e pericolosa per lo stesso dirigente scolastico. La storia della scuola italiana registra un molto discutibile precedente in prima applicazione della legge n. 820/1971 riguardante la scuola a tempo pieno. Con disposizioni applicative, infatti, fu concessa la possibilità al direttore didattico di proporre al provveditore agli studi la nomina dei docenti di ruolo da impegnare negli insegnamenti speciali e nelle attività integrative da svolgere nella fase pomeridiana della giornata educativa.
Il tutto si tradusse in un vergognoso mercato che vide prevalere, ovviamente, le ragioni della politica sulle effettive competenze dell’insegnante segnalato. Principi e criteri indicati nel comma 3 dell’articolo 7 non possono garantire obbiettività nella scelta delle risorse umane necessarie all’istituzione scolastica. Occorre recuperare, invece, principi saldi correlati con le effettive competenze dichiarate e certificabili dell’aspirante docente che è tenuto a scegliere la sede di servizio ove le sue competenze possono trovare, in rapporto all’offerta formativa triennale, opportunità di espressione e di ulteriore valorizzazione.
Art. 8 ( Piano assunzionale straordinario ): va concertato con le organizzazioni sindacali, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno delle istituzioni scolastiche e delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 9 ( periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo ): il comma 3 esclude del tutto la competenza in materia del Comitato per la valutazione degli insegnanti ed assegna questa responsabilità alla promiscuità del Consiglio di istituto e alla composizione eccessivamente pletorica del Collegio dei docenti.
Anche in questo caso viene enfatizzata e rafforzata, in modo eccessivo e giuridicamente discutibile, la figura del dirigente scolastico chiamato a provvedere con effetto immediato alla dispensa dal servizio del docente destinatario di valutazione negativa.
Art. 10 ( Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente )
Ampiamente condivisibile il principio normativo di una formazione in servizio ‘ obbligatoria, permanente e strutturale ‘. Alimenta qualche perplessità la “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente’. Viene in mente l’uso distorto che si fa nei supermercati dei buoni –pasto concessi al dipendente da parte di privati o di enti pubblici! L’ipotesi avanzata dal disegno di legge va regolamentata molto severamente:
• libri e testi, hardware e software, rappresentazioni teatrali e cinematografiche debbono risultare, mediante attestazione del dirigente scolastico, funzionali ai percorsi pedagogico – didattici, sperimentali ed innovativi attivati dall’istituzione scolastica;
• le attività di aggiornamento da prendere in considerazione debbono essere organizzate e gestite esclusivamente da associazioni professionali e da associazioni disciplinari. La lista dei gruppi autorizzati all’animazione e al sostegno professionale va attentamente selezionata, escludendo aggregazioni composte per esclusivi motivi speculativi.
Art. 11 ( Valorizzazione del merito del personale docente )
Non sembra condivisibile il solo ascolto del Consiglio d’istituto da parte del dirigente scolastico ai fini dell’assegnazione della somma prevista. Vanno coinvolti almeno il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti già previsto dalle norme vigenti e i tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico nell’organizzazione dell’istituzione ( comma 5. – Art. 7 ).
Di particolare delicatezza soprattutto il contenuto dell’articolo 21 del disegno di legge riservato alla Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione.
Articoli 15, 16 e 17 = Agevolazioni fiscali: cinque per mille, school bonus e detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).
Sono soprattutto questi gli articoli che nelle manifestazioni di questi giorni vengono richiamati e contestati, riproponendo l’antica questione del finanziamento delle scuole non statali diventate paritarie a seguito della legge n. 62 del 10 marzo 2000 voluta da Massimo D’Alema, all’epoca presidente del Consiglio dei ministri, e sottoscritta anche da Oliviero Diliberto, Ministro pro – tempore di Grazia e Giustizia, e presidente del Partito dei comunisti Italiani. L’articolo 1 di questa legge, al Comma 1, dichiara testualmente: < Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali >.
Questa dichiarazione comporta la legittimità anche costituzionale dell’intervento dello Stato a sostegno delle istituzioni scolastiche paritarie.
Dati pubblicati dal MIUR e riconducibili a qualche anno fa confermano che la scuola paritaria costa allo Stato meno dell’1% di quella statale, servendo, però, il 10% degli allievi. Al di là di queste considerazioni non esaustive che, tutt’al più, ripropongono il problema soltanto in sede politica, il disegno di legge in oggetto consente alle scuole paritarie di essere destinatarie del cinque per mille come le scuole statali. Trattasi questa di una scelta operata dal singolo cittadino contribuente. Così per erogazioni liberali in denaro, destinati ad investimenti in favore anche di scuole paritarie, spetta un credito d’imposta pari al 65% di quelle effettuate. Infine l’articolo 17 prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, quindi incluse le scuole paritarie.
Non sembrano queste ipotesi di provvedimenti di particolare, straordinario favore.
Il problema vero, piuttosto, è quello di dar vita, da parte dello Stato, ad un severo sistema di controllo della gestione organizzativo-contabile di queste istituzioni e della qualità dei risultati raggiunti dalle stesse.
Concedere delega al Governo per la definizione dei punti b ), c), d),e), f), g), i), l), h), o) , indicati dall’articolo 21, è operazione rischiosa tranne che non si riproponga l’esperienza che diede vita, all’indomani della legge delega n. 477 del 1973, ai decreti delegati del 31 Maggio 1974.
Si tratta di costituire una Commissione mista, costituita da rappresentanze dei parlamentari delle due Commissioni Istruzione della Camera dei Deputati e del Senato, e da rappresentanti dei sindacati di categoria più significativi e delle associazioni professionali storicamente più accreditate. Le conclusioni della Commissione andrebbero sottoposte al parere consultivo del neo – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
La stessa presidenza della Commissione andrebbe affidata a personalità autorevole dal punto di vista culturale, dotata di riconosciuto carisma. Nell’esperienza richiamata svolse ottimamente questa funzione l’onorevole Maria Badaloni.
A conclusione di questa rassegna, necessariamente sintetica e parziale, va evidenziato che il disegno di legge in discussione al Parlamento elude del tutto l’esigenza di un riassetto generale del nostro sistema nazionale di istruzione.
L’avanzato progresso tecnologico, la vasta gamma di strumentazioni funzionali all’accelerazione dei processi di apprendimento, l’arricchimento notevole e variegato delle sollecitazioni provenienti dai mezzi di comunicazione di massa e dai contesti socioculturali propri delle realtà familiare ed ambientale frequentata dal bambino, lo rendono pronto, fin dalle prime fasi evolutive, ad acquisire e a rielaborare conoscenze ed informazioni essenziali ai fini del successivo e più sistematico percorso di apprendimento.
Di conseguenza andrebbe ripensata l’articolazione dell’itinerario scolastico. Potrebbe essere ripresa, ad esempio, l’idea dell’anticipazione della scolarità obbligatoria a cinque anni e, lasciando immutati i successivi passaggi ( 5 anni di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di primo grado, 5 di scuola secondaria di secondo grado ), arrivare al conseguimento della maturità a 18 anni così come avviene in buona parte dei Paesi europei.
Il periodo dai 2 ai 5 anni andrebbe valorizzato nell’espansione dei servizi di asili nido e di scuola dell’infanzia, affermatisi sul campo come luoghi di educazione, di apprendimento e di relazioni di pregevole fattura.

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