COSA CONTIENE IL MAXIEMENDAMENTO SUL QUALE IL ‘DUCETTO’ RENZI VUOLE PORRE LA FIDUCIA PER APPROVARE LA LEGGE SULLA SCUOLA

Ambrogio Ietto

Salerno 24 giugno 2015

IL PASTICCIONE DEL MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO SULLA SCUOLA

Va subito evidenziato che costituisce davvero un’impresa immergersi nella lettura delle 39 pagine A4 riempite dal maxiemendamento presentato dal governo Renzi, comprenderne il senso e tentare di favorirne la diffusione. Esso, in primo luogo, costituisce un volgare strumento di ricatto: se non viene approvato è definitivamente compromessa l’assunzione delle migliaia di docenti che, da troppi anni, vivono una condizione professionale di assoluta precarietà.
Al comma 1, in una proposizione lunga dieci righe, sono raccolte le finalità di questo provvedimento che tende a dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. L’ambizioso obiettivo può essere reso nella seguente schematizzazione:
a ) affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
b ) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti , rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
c ) contrastare le diseguaglianze socio – culturali e territoriali;
d ) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;
e ) realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
f ) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Per raggiungere queste finalità le singole scuole garantiscono:
1 ) la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali;
2 ) un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie educative e al coordinamento con il contesto territoriale.
In un simile contesto l’istituzione scolastica effettua…
• la programmazione triennale dell’offerta formativa…
= per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti;
= per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;
= per la piena realizzazione del curricolo e il raggiungimento degli obiettivi;
= per la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento.
• dal canto suo la comunità professionale scolastica, cioè dirigente e docenti, collabora al disegno di cui sopra, sviluppando sempre più il metodo cooperativo, nel rispetto della libertà d’insegnamento, praticando la collaborazione, la progettazione, l’interazione con le famiglie e col territorio, e utilizzando le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR n. 275/1999! In particolare viene raccomandato di dare concretezza …
§ all’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina;
§ al potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari nei limiti della dotazione organica dell’autonomia;
§ alla programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.
2
Nota del redattore: queste raccomandazioni – opportunità sono indicate più specificamente nell’articolo 4 ( Autonomia didattica ) del richiamato DPR n. 275/99.
Quindi nulla di nuovo sotto il sole!
Nel merito tecnico del provvedimento si rileva:
1 ) Il piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
2 ) Il d. s. individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia con le seguenti modalità:
• egli propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti e del piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. Possono essere attivati anche colloqui. Trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricola dei docenti vanno assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet della scuola;
• il d. s. può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia scolastica, fino al 10%, di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico della scuola;
• è confermata l’emanazione di un decreto del Miur in cui andranno definite le modalità di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale volto all’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici di candidati “ già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale” e di candidati, in altri analoghi concorsi, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico;
• inoltre rimangono aperte le graduatorie regionali dell’ultimo concorso a posti di dirigente scolastico “ nelle regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici “;
• la valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 165/2001. Questi gli indicatori da prendere in considerazione:
a ) contributo del d. s. al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel RAV ( Rapporto di Autovalutazione );
b ) competenze gestionali ed organizzative, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;
c ) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
d ) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale;
e ) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli allievi e dei processi organizzativi e didattici nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale,
f ) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
• Per il triennio 2016/2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive;

3

• per l’anno scolastico 2015/2016 piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto rimasti vacanti e disponibili;
• per l’anno scolastico 2016/2017 sarà avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia;
• in prospettiva l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale avverrà mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami:
• si conferma l’istituzione della carta elettronica per la formazione del docente. Essa ha l’importo nominale di 500 euro ad anno scolastico per l’acquisto di pubblicazioni, hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento;
• la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale;
• per la valorizzazione del merito sono stanziati, a decorrere dall’anno 2016, euro 200 milioni di euro;
• presso ogni scuola va insediato il comitato per la valutazione del docente composto da …
= tre docenti di cui due scelti dal collegio dei docenti e il terzo dal consiglio di istituto;
= due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
= un rappresentante degli allievi e un rappresentante dei genitori per il secondo ciclo di istruzione;
= un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
Tra i criteri da definire per la valutazione e la valorizzazione dei docenti:
qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo formativo e scolastico degli allievi, risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

I commenti sono chiusi.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi