IL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO IN CAMPANIA SOSPESO DAL TAR. SILENZIO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA

Salerno, 23 Febbraio 2013

Ambrogio  IETTO

QUANTE INCERTEZZE

La lettura nella bacheca informatica ‘ Notifica per  pubblici proclami ‘,  inserita tra le pagine Web del sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dei testi dei ricorsi presentati da candidati non ammessi alla prova orale del concorso a dirigente scolastico in Campania, consente di comprendere meglio il senso della premessa di cui al punto A ) dell’Ordinanza n. 222/2013 della Sezione Ottava del Tribunale Amministrativo della Campania che ha disposto la sospensione dell’ulteriore ‘ espletamento della procedura concorsuale’.

Infatti nella richiamata ‘ premessa’ è testualmente scritto: ‘ considerato che, ad un sommario esame sono ravvisabili le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm. in quanto appaiono sussistere i profili di incompatibilità ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, denunciati con riguardo alle posizioni di alcuni componenti della commissione giudicatrice’.

Come è ben noto il richiamato comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/01, nel contesto delle procedure di reclutamento previste per le pubbliche amministrazioni, indica – tra gli altri – anche il  principio inerente alla composizione delle commissioni da costituire, infatti,  ‘ esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ‘.

Ebbene la bacheca del Miur, che assolve a quanto disposto dalla sentenza del TAR come sede di ‘notifica per pubblici proclami’ , offre un quadro complessivamente desolante delle situazioni personali di non pochi componenti e segretari delle commissioni del concorso in oggetto. E se sconcerta, al di là della valutazione di natura giuridica, la posizione di dirigenti scolastici e di docenti di corsi di preparazione che, in sede dell’esame – colloquio, avrebbero avuto al loro cospetto i volti dei loro più diretti collaboratori o di frequentanti assidui delle proprie lezioni – relazioni, alimenta particolare allarme la riconosciuta posizione di alcuni commissari e segretari nella qualità di ‘ rappresentanti sindacali’.

L’ottava sezione del Tar della Campania, infatti, al fine di motivare la straordinaria gravità della decisione assunta, vale a dire la sospensione della procedura concorsuale in corso, ha considerato particolarmente significativi i profili di incompatibilità previsti proprio dal richiamato comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

In questo senso preoccupa molto anche la sicurezza che viene tuttora ostentata dalla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania che ha designato, in data 15 febbraio 2013, nella qualità di segretario di uno dei concorsi in atto per la funzione docente, un proprio dipendente già  individuato, in uno dei tanti ricorsi presentati a fondamento della decisione assunta dal Tar, quale rappresentante sindacale.

Nel riprendere anche la decisione assunta dal Tar Molise, che con sentenza non sospesa in grado di appello dal Consiglio di Stato, ha annullato quel concorso a dirigente scolastico proprio per la presenza in commissione di un dirigente scolastico considerato rappresentante sindacale, emerge l’impellente esigenza di richiamare le organizzazioni sindacali alle rispettive responsabilità.

Si tratta, infatti, di chiarire se i soggetti considerati incompatibili col compito fiduciario assegnato dall’amministrazione scolastica abbiano informato le rispettive organizzazioni sindacali dell’incarico ricevuto dalla propria Direzione dell’ufficio scolastico  oppure se gli stessi siano stati indicati dai sindacati di appartenenza.  In ogni caso va anche accertato se le rispettive Direzioni degli uffici scolastici regionali  fossero o meno a conoscenza  della ‘ funzione rappresentativa ‘, svolta per conto dell’ organizzazione sindacale di appartenenza, dalle persone la cui posizione giuridica, comunque, ha spinto il giudice amministrativo a motivare, in Campania e in Molise, le gravissime decisioni di sospensione in itinere e di annullamento del concorso in oggetto.

Al momento non si leggono in rete pronunciamenti ufficiali da parte delle organizzazioni sindacali indicate nei ricorsi. Ed anche questo silenzio preoccupa. All’occhio attento dell’empirico osservatore appaiono soltanto stati d’animo sfiduciati e delusi da parte dei concorrenti direttamente danneggiati dalle due sentenze e studi di avvocati, specializzati in diritto amministrativo, presi letteralmente di assalto.

Ambrogio Ietto – presidente provinciale dell’Associazione Italiana

Maestri Cattolici (AIMC ) di Salerno

I commenti sono chiusi.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi